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PERCHE’ ASSICURAZIONIDOC

La nascita di questo sito è dovuta alla convinzione che il web offre poche informazioni sul mondo delle assicurazioni italiane. Per questo si è voluto creare uno “luogo” in cui chiarire alcune particolarità delle polizze assicurative senza dover leggere necessariamente i lunghi prospetti informativi (*) che ogni assicuratore propone alla propria clientela.
All’atto pratico, questo sito è un concentrato di informazioni di base utili ad avere un’idea generale su cosa sia e cosa contenga una particolare polizza assicurativa.

LE FONTI DEI NOSTRI TESTI

I testi di AssicurazioniDOC vengono realizzati prendendo spunto da diverse fonti che riteniamo attendibili (**).
Acquisiamo informazioni da: siti web già accreditati da Google, riviste e quotidiani specializzati, manuali e testi di vario genere.
La sigla “DOC” sottolinea il fatto che i contenuti di questo sito sono Di Origine Controllata.


* – Siamo consapevoli che sia i prospetti informativi sia i contratti devono essere letti con scrupolosa attenzione, e siamo noi stessi i primi a consigliarvi di farlo prima di apporre qualunque firma vincolante!

** – In via del tutto precauzionale NON ci riteniamo responsabili di alcunché nel caso in cui alcune informazioni fornite agli utenti non dovessero risultare corrispondenti alla realtà dei fatti. Purtroppo non è sempre facile rimanere aggiornati sui continui cambiamenti di regole e norme che spesso si contraddicono tra loro.

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Assicurazione Kasko

Per chi desidera avere una polizza assicurativa che copra qualunque tipo di danno esiste la Kasko che ripaga perfino i danni che un conducente causa alla propria auto magari andando a sbattere da solo contro un muro.



Le polizze RC auto coprono solo i danni di responsabilità civile in caso di sinistri che provochino danni a terzi. Ma se una persona si volesse tutelare da altri episodi di sinistro deve ricorrere ad altri tipi di polizza. Uno di questi è la polizza Kasko.

La polizza Kasko infatti è una polizza che risarcisce i danni che possono incorrere al proprio autoveicolo per circostanze fortuite durante la normale circolazione su strada, danni che la normale RC non risarcirebbe. Si tratta ovviamente di una polizza facoltativa i cui premi spesso sono piuttosto elevati e pertanto è consigliata a chi dovesse avere un autoveicolo nuovo e di alto valore economico che, nel caso di sinistro, richiederebbe riparazioni molto più costose di quanto possa essere il premio annuale della polizza Kasko.

Il risarcimento tramite la polizza Kasko esula dalla responsabilità del guidatore nel provocare il sinistro. Quindi, anche se il guidatore coperto da Kasko causa dei danni alla propria autovettura, questa polizza provvederà al risarcimento. Quindi scopo fondamentale della Kasko è quello di avere la possibilità di una copertura assicurativa anche nel caso in cui non siano altri a causare danni al nostro veicolo e perciò per tutti quei casi di incidente in cui non si possa reclamare il risarcimento tramite la polizza di responsabilità civile di un altro guidatore.
Questa polizza quindi copre sinistri come, ad esempio, il ribaltamento, la collisione contro un qualsiasi oggetto, collisioni in seguito ad un’uscita di strada, o qualsiasi altro tipo di collisione occorso durante la circolazione su strada. Inoltre una polizza di questo genere potrebbe, ovviamente dietro pagamento di un premio ancora più elevato, coprire altri tipi di eventi come i danni provocati ad un veicolo da atti vandalici o eventi atmosferici.

Comunque anche questo tipo di polizza può offrire diverse opzioni: la polizza completa, con premi più elevati, risarcisce qualsiasi danno, indipendentemente dalla responsabilità; la polizza detta mini-kasko invece rimborsa i danni subiti dal veicolo dell’assicurato ma solo in caso di incidente, dimostrato, con un altro veicolo. Alla stipula del contratto inoltre si può scegliere anche il livello di copertura che può essere a valore assoluto (per qualsiasi entità di danno), a primo rischio assoluto (che prevede un massimale che non è legato al valore dell’autovettura), a secondo rischio (con un massimale legato al valore dell’autovettura).
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Coperture assicurative specifiche per veicoli industriali

Le assicurazioni per veicoli industriali differiscono dalle normali RCA sia per il tipo di copertura che per il costo. Spesso sono molto simili alle Kasco.



Le aziende ed i possessori di veicoli destinati ad essere utilizzati per scopi industriali devono stipulare delle polizze assicurative contro i sinistri causati da questi mezzi.
I veicoli industriali sono pertanto tutti quelli che differiscono da auto, moto e natanti, poiché appartengono alla categoria dei mezzi che circolano su strada solo per finalità industriali o commerciali, nello specifico i camion, gli autobus, le macchine operatrici, i trattori, gli autocarri, e i furgoni utilizzati dalle aziende.

Il principio che regola l’assicurazione per veicoli industriali è identico a quello che obbliga i possessori di auto e moto a stipulare una Rc Auto, infatti anche i veicoli industriali devono essere coperti da una polizza di responsabilità civile per la circolazione. Inoltre, devono essere dotati di apposite coperture per gli eventuali danni causati durante l’esecuzione di particolari manovre o procedure lavorative, come ad esempio nel caso del carico e scarico della merce, o nelle ipotesi di addestramento alla guida del personale aziendale.

A differenza della normale Rc Auto, queste coperture assicurative non tutelano direttamente le persone terze che si trovano a bordo del veicolo, per cui mancano le garanzie che consentono di risarcire i danni causati a queste persone, salvo che si tratti di lavoratori che si alternano alla guida del mezzo, oppure di lavoratori addetti al carico e scarico della merce trasportata.
Tuttavia, nella maggior parte dei casi, le polizze assicurative prevedono l’inserimento di apposite clausole che garantiscono in ogni circostanza la possibilità di risarcire gli eventuali terzi trasportati. Nessuna differenza, invece, per quanto riguarda la coperture facoltative, cioè quelle che possono essere aggiunte alla Rc Auto pagando un sovrappremio (furto e incendio, kasko, eventi atmosferici, ecc.).

Frequentemente i veicoli industriali vengono impiegati per il trasporto di merci per conto di altre aziende o persone (trasporto conto terzi), per cui è necessario che questi mezzi aziendali siano forniti di assicurazioni per il carico trasportato. Tali polizze contengono dei massimali variabili che vengono stabiliti in percentuale e che si basano sulla responsabilità civile vettoriale oppure su quella avente conto dell’interesse.
La prima si riferisce alla merce che subisce dei danni in seguito a colpa del conducente, e non può essere stipulata quando i beni trasportati sono considerati preziosi o di elevato valore, incluso il trasporto di automobili e animali. Per queste categorie di beni esistono infatti le polizze denominate “avente conto dell’interesse”, con le quali assicurare le merci anche se il danno non dipende direttamente dal comportamento del conducente, ma deriva da cause esterne come il furto, l’incendio e la rapina.
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Rivalsa ed esclusione contenute nei limiti delle polizze assicurative

Il mondo delle assicurazioni auto non è sempre semplice da comprendere, ma sono diverse le cose che è molto importante capire per non avere brutte sorprese nel momento di un incidente. Ecco cosa sono le importanti “esclusioni” e “rivalse” che alcuni contratti assicurativi contengono al loro interno.



Le polizze assicurative di RC Auto possono contenere delle limitazioni che non tutti gli assicurati conoscono. Quando si stipula un contratto assicurativo sulla circolazione dei veicoli è quindi buona regola leggere attentamente le condizioni contrattuali e chiedere al proprio assicuratore il significato di alcuni termini che possono risultare poco chiari.

Le società assicuratrici prevedono normalmente dei limiti di copertura, ovvero delle modalità di ricupero del risarcimento pagato, rivalendosi contro l’assicurato stesso.
Il principio seguìto è quello dell’obbligatorietà del risarcimento del danno da parte delle compagnie, le quali però possono richiedere la restituzione di quanto pagato direttamente all’intestatario della polizza.
Questo avviene quando l’assicurato non rispetta le condizioni contrattuali di polizza, oppure quando contravviene con colpa grave le norme giuridiche sulla circolazione stradale.

Esiste perciò una serie di circostanze che consentono alla compagnia di esercitare la rivalsa nei confronti dell’assicurato colpevole, tra queste le più comuni sono: la guida senza essere abilitati, l’aver consumato droghe o alcolici, la circolazione a bordo di una vettura o di un motociclo con revisione scaduta.

L’abilitazione alla guida deriva dal conseguimento della patente o dal possesso di patente rinnovata, per cui se chi causa un sinistro stradale è un assicurato privo di patente o con patente scaduta, sospesa o ritirata, la compagnia assicuratrice può dapprima pagare il risarcimento alla persona che ha subìto il danno, e poi esercitare la rivalsa nei confronti del proprio assicurato per farsi restituire l’intero risarcimento.
La rivalsa può essere esclusa da apposite clausole inserite nel contratto, ma in questo caso il premio da pagare sarà nettamente superiore.

La stessa clausola di esclusione della rivalsa può essere prevista per le ipotesi di trasporto non conforme, cioè quando sul veicolo vi sono più passeggeri rispetto al limite consentito, oppure quando viene superato il limite di carico, o in caso di trasporto di bambini e animali senza l’adozione delle opportune misure di protezione.

Del tutto logica è la rivalsa nei confronti di quei conducenti che si mettono alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, inclusi gli psicofarmaci, ma anche in questo caso le compagnie possono includere delle condizioni di esclusione della rivalsa, attraverso il pagamento di un sovrappremio.

Bisogna stare molto attenti all’inclusione nella polizza delle limitazioni alla guida del veicolo, cioè di tutte quelle condizioni che non permetto a chiunque di guidare il mezzo assicurato.
Infatti, è possibile che i contratti assicurativi vengano stipulati solo nei confronti dell’assicurato o di poche persone i cui nominativi siano stati inseriti nel contratto.
La formula “guida libera” non prevede limitazioni, pertanto la compagnia risarcisce anche quando il mezzo era condotto da persona diversa dall’assicurato (ad es. amico o parente), mentre la formula “guida esclusiva” si riferisce alla possibilità di escludere la rivalsa a patto che il veicolo venga guidato solo dall’assicurato-proprietario.
Esiste poi la condizione “guida esperta”, in base alla quale la compagnia può esercitare la rivalsa se il responsabile del sinistro è un conducente di età inferiore ai 26 anni.
Naturalmente una polizza pensata per un numero indeterminato di persone, come nel caso della guida libera, avrà un costo superiore, però in questo caso si può escludere l’esercizio della rivalsa qualora il sinistro dovesse essere causato da chiunque altro.
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