Franchigia relativa e franchigia assoluta
In realtà chi subisce il sinistro si rivolgerà direttamente alla compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento che gli spetta, e sarà poi compito di quest’ultima rivolgersi al proprio assicurato per ottenere il rimborso pari alla cifra eventualmente non coperta dalla polizza stipulata.
I contratti di Responsabilità Civile Auto prevedono due forme diverse di franchigia: la franchigia relativa e la franchigia assoluta.
- Il primo tipo di franchigia stabilisce che l’assicurato non ha diritto al risarcimento dei danni provocati da un sinistro se questi non superano la somma stabilita come franchigia. Un esempio può essere utile per capire meglio. Se in una polizza è stata stabilita una franchigia relativa di 2000 euro, nel caso in cui il sinistro occorso provochi danni per 1500 euro, il risarcimento sarà completamente a carico dell’assicurato. Se invece il sinistro provocherà danni che richiedano un risarcimento di 2500 euro, allora questo sarà completamente a carico dell’assicuratore.
- Quando invece si stabilisce una clausola di franchigia assoluta, indipendentemente dall’ammontare dei danni causati dal sinistro, l’assicurato avrà una somma fissa che rimane completamente a suo carico. Riprendendo l’esempio precedente, se si stabilisce la franchigia assoluta a 2000 euro e i danni ammontano a 1500, questi saranno tutti a carico dell’assicurato. Se invece i danni dovessero ammontare a 2500 euro, l’assicurato avrà a proprio carico l’intero valore della franchigia (cioè 2000 euro) mentre l’assicuratore risarcirà la cifra rimanente (cioè 500 euro).
Questa clausola è quindi senz’altro più conveniente per le compagnie assicurative che si possono, per questo motivo, permettere di mantenere i premi più bassi.
Le RCA possono decidere di combinare o meno le formule delle franchigie con quella del bonus malus.