Previdenza complementare
In un contesto storico politico in cui decade la certezza previdenziale, questo tipo di polizza costituisce uno strumento valido per un’ulteriore garanzia al futuro pensionistico dei cittadini. Si tratta, infatti, di una vera e propria integrazione alla previdenza istituzionale, garantita da un organismo di vigilanza pubblico, la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (Covip).
Innanzitutto si opera una distinzione tra:
In tal caso il lavoratore che entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge (gennaio 2007) non abbia deciso come destinare la propria liquidazione, vedrà la stessa confluire in uno dei fondi previsti per la propria categoria professionale.
In azienda, quindi, la scelta è se affidare il Tfr ad un fondo pensione oppure lasciarlo in gestione al proprio datore di lavoro. In quest’ultimo caso, il lavoratore può sempre decidere in seguito di affidare la liquidazione ad un fondo pensione ma non può mai avviare il percorso inverso, ossia la liquidazione destinata al fondo pensione non può ritornare al datore di lavoro.
Innanzitutto si opera una distinzione tra:
- piani pensione individuali: nascono dalla spontanea adesione di un soggetto ad un fondo pensione aperto o dalla programmazione espletata dal consulente di una compagnia esperto in ramo previdenziale;
- piani pensione collettivi: derivano dalla contrattazione di lavoratori appartenenti ad una determinata azienda o settore lavorativo; sono quindi quelli promossi da casse professionali private o dalle regioni o da grandi imprese private.
In tal caso il lavoratore che entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge (gennaio 2007) non abbia deciso come destinare la propria liquidazione, vedrà la stessa confluire in uno dei fondi previsti per la propria categoria professionale.
In azienda, quindi, la scelta è se affidare il Tfr ad un fondo pensione oppure lasciarlo in gestione al proprio datore di lavoro. In quest’ultimo caso, il lavoratore può sempre decidere in seguito di affidare la liquidazione ad un fondo pensione ma non può mai avviare il percorso inverso, ossia la liquidazione destinata al fondo pensione non può ritornare al datore di lavoro.
