Categoria: Assicurazioni AUTO e MOTO

Cosa è il massimale



Nelle polizze Rc auto il massimale è la somma più alta che può essere risarcita all’assicurato da parte della compagnia assicurativa nel caso in cui si verifichi un sinistro. Quindi questa è una clausola piuttosto delicata e da valutare bene nel momento in cui si decide di sottoscrivere una polizza assicurativa di responsabilità civile.

Se si supera il livello del massimale provocando danni più gravi di quelli inclusi nel massimale dovrà essere l’assicurato stesso a dover rispondere personalmente della cifra in eccesso. Per evitare questa eventualità l’assicurato può decidere, insieme alla propria compagnia, di elevare il livello del massimale, ovviamente dietro pagamento di un premio annuale più alto.

La vecchia legge del 1969 sulla Responsabilità Civile Auto stabiliva che la cifra massima che una compagnia assicurativa potesse risarcire fosse pari a 750 mila euro. Ma è chiaro che ormai questa cifra potrebbe risultare insufficiente, soprattutto se si considerano incidenti che coinvolgano più autoveicoli o provochino feriti o vittime. Basta tenere conto che i tribunali spesso calcolano il risarcimento per la persona eventualmente infortunata in proporzione al reddito al quale la persona stessa deve rinunciare a causa dell’infortunio. Così, a quarant’anni di distanza dalla vecchia legge, il massimale è stato elevato a 1 milione di euro nel caso in cui il sinistro provochi danni solo a cose, e a cinque milioni di euro nel caso in cui il sinistro provochi danni alle persone.

Nel calcolare il risarcimento di un sinistro non possono essere incluse le spese legali per eventuali controversie volte ad accertare la responsabilità del sinistro stesso ma devono essere incluse solo le spese legate ai risarcimenti per i danni provocati a cose o persone; e sono solo queste le spese incluse nel massimale e che consentono di raggiungerlo e, al limite, di superarlo.

Come abbiamo già detto, alcune compagnie assicurative offrono l’opportunità di elevare il massimale oltre le cifre stabilite per legge dietro pagamento di un premio annuale più elevato, concordato tra le parti. Inoltre, in alcuni casi, le compagnie prevedono la possibilità di far sottoscrivere ai propri clienti delle polizze che non prevedono alcun massimale, ma in questo caso il premio da corrispondere può raggiungere cifre estremamente alte, garantendo però all’assicurato risarcimenti che possono ammontare a qualsiasi cifra.

Resta da dire comunque che i massimali stabiliti in Italia sono tra i più bassi d’Europa e per questo si prevedono degli innalzamenti per adeguarsi alle leggi europee.

Assicurazione Kasko



Le polizze RC auto coprono solo i danni di responsabilità civile in caso di sinistri che provochino danni a terzi. Ma se una persona si volesse tutelare da altri episodi di sinistro deve ricorrere ad altri tipi di polizza. Uno di questi è la polizza Kasko.

La polizza Kasko infatti è una polizza che risarcisce i danni che possono incorrere al proprio autoveicolo per circostanze fortuite durante la normale circolazione su strada, danni che la normale RC non risarcirebbe. Si tratta ovviamente di una polizza facoltativa i cui premi spesso sono piuttosto elevati e pertanto è consigliata a chi dovesse avere un autoveicolo nuovo e di alto valore economico che, nel caso di sinistro, richiederebbe riparazioni molto più costose di quanto possa essere il premio annuale della polizza Kasko.

Il risarcimento tramite la polizza Kasko esula dalla responsabilità del guidatore nel provocare il sinistro. Quindi, anche se il guidatore coperto da Kasko causa dei danni alla propria autovettura, questa polizza provvederà al risarcimento. Quindi scopo fondamentale della Kasko è quello di avere la possibilità di una copertura assicurativa anche nel caso in cui non siano altri a causare danni al nostro veicolo e perciò per tutti quei casi di incidente in cui non si possa reclamare il risarcimento tramite la polizza di responsabilità civile di un altro guidatore.
Questa polizza quindi copre sinistri come, ad esempio, il ribaltamento, la collisione contro un qualsiasi oggetto, collisioni in seguito ad un’uscita di strada, o qualsiasi altro tipo di collisione occorso durante la circolazione su strada. Inoltre una polizza di questo genere potrebbe, ovviamente dietro pagamento di un premio ancora più elevato, coprire altri tipi di eventi come i danni provocati ad un veicolo da atti vandalici o eventi atmosferici.

Comunque anche questo tipo di polizza può offrire diverse opzioni: la polizza completa, con premi più elevati, risarcisce qualsiasi danno, indipendentemente dalla responsabilità; la polizza detta mini-kasko invece rimborsa i danni subiti dal veicolo dell’assicurato ma solo in caso di incidente, dimostrato, con un altro veicolo. Alla stipula del contratto inoltre si può scegliere anche il livello di copertura che può essere a valore assoluto (per qualsiasi entità di danno), a primo rischio assoluto (che prevede un massimale che non è legato al valore dell’autovettura), a secondo rischio (con un massimale legato al valore dell’autovettura).

Rivalsa ed esclusione contenute nei limiti delle polizze assicurative



Le polizze assicurative di RC Auto possono contenere delle limitazioni che non tutti gli assicurati conoscono. Quando si stipula un contratto assicurativo sulla circolazione dei veicoli è quindi buona regola leggere attentamente le condizioni contrattuali e chiedere al proprio assicuratore il significato di alcuni termini che possono risultare poco chiari.

Le società assicuratrici prevedono normalmente dei limiti di copertura, ovvero delle modalità di ricupero del risarcimento pagato, rivalendosi contro l’assicurato stesso.
Il principio seguìto è quello dell’obbligatorietà del risarcimento del danno da parte delle compagnie, le quali però possono richiedere la restituzione di quanto pagato direttamente all’intestatario della polizza.
Questo avviene quando l’assicurato non rispetta le condizioni contrattuali di polizza, oppure quando contravviene con colpa grave le norme giuridiche sulla circolazione stradale.

Esiste perciò una serie di circostanze che consentono alla compagnia di esercitare la rivalsa nei confronti dell’assicurato colpevole, tra queste le più comuni sono: la guida senza essere abilitati, l’aver consumato droghe o alcolici, la circolazione a bordo di una vettura o di un motociclo con revisione scaduta.

L’abilitazione alla guida deriva dal conseguimento della patente o dal possesso di patente rinnovata, per cui se chi causa un sinistro stradale è un assicurato privo di patente o con patente scaduta, sospesa o ritirata, la compagnia assicuratrice può dapprima pagare il risarcimento alla persona che ha subìto il danno, e poi esercitare la rivalsa nei confronti del proprio assicurato per farsi restituire l’intero risarcimento.
La rivalsa può essere esclusa da apposite clausole inserite nel contratto, ma in questo caso il premio da pagare sarà nettamente superiore.

La stessa clausola di esclusione della rivalsa può essere prevista per le ipotesi di trasporto non conforme, cioè quando sul veicolo vi sono più passeggeri rispetto al limite consentito, oppure quando viene superato il limite di carico, o in caso di trasporto di bambini e animali senza l’adozione delle opportune misure di protezione.

Del tutto logica è la rivalsa nei confronti di quei conducenti che si mettono alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, inclusi gli psicofarmaci, ma anche in questo caso le compagnie possono includere delle condizioni di esclusione della rivalsa, attraverso il pagamento di un sovrappremio.

Bisogna stare molto attenti all’inclusione nella polizza delle limitazioni alla guida del veicolo, cioè di tutte quelle condizioni che non permetto a chiunque di guidare il mezzo assicurato.
Infatti, è possibile che i contratti assicurativi vengano stipulati solo nei confronti dell’assicurato o di poche persone i cui nominativi siano stati inseriti nel contratto.
La formula “guida libera” non prevede limitazioni, pertanto la compagnia risarcisce anche quando il mezzo era condotto da persona diversa dall’assicurato (ad es. amico o parente), mentre la formula “guida esclusiva” si riferisce alla possibilità di escludere la rivalsa a patto che il veicolo venga guidato solo dall’assicurato-proprietario.
Esiste poi la condizione “guida esperta”, in base alla quale la compagnia può esercitare la rivalsa se il responsabile del sinistro è un conducente di età inferiore ai 26 anni.
Naturalmente una polizza pensata per un numero indeterminato di persone, come nel caso della guida libera, avrà un costo superiore, però in questo caso si può escludere l’esercizio della rivalsa qualora il sinistro dovesse essere causato da chiunque altro.