Categoria: Assicurazioni IMPRESE

Polizza per la copertura economica della tutela giudiziaria



Con questo polizze vengono coperte sia le spese giudiziali che quelle extragiudiziali (ossia quelle sostenute senza la necessità della sentenza di un giudice), nonché le spese di perizia legale e per le consulenze tecniche richieste sia dal giudice che dall’assicurato. Ma la peculiarità di queste polizze consiste nel fatto che esse vanno a risarcire non solo le spese sostenute dall’altra parte citata in giudizio nel caso venisse ordinato dal giudice, ma anche le spese di soccombenza cioè quelle da sostenersi qualora si perda una causa.
Per questo tipo di polizze viene previsto un massimale, e molto spesso una franchigia di 100 euro, al di sotto della quale le spese sono a carico dell’assicurato.

Elenchiamo di seguito, invece, le spese che vengono escluse dalla copertura di queste polizze:
  • spese giudiziarie legate alla ristrutturazione e ricostruzione di immobili, che hanno bisogno di una copertura a sé stante;
  • spese riguardanti divorzi, separazioni, adozioni e affidi;
  • spese per controversie fiscali.
Le assicurazioni di tutela giudiziaria sono in genere trattate da compagnie che si occupano esclusivamente di questo settore, ed è inoltre necessario nell’atto della stipula, mettere al corrente il proprio avvocato affinché quest’ultimo venga a conoscenza dei punti trattati e coperti dalla polizza.

Polizza di Responsabilità Civile per imprese ed aziende



Un esempio di polizze di responsabilità civile è dato dal RCTO (Responsabilità Civile Terzi e Operai), volta a risarcire danni subiti da terzi e causati dai dipendenti nello svolgimento delle proprie mansioni, in ogni fase della produzione e in tutti i settori aziendali. Essa prevede generalmente un massimale e una franchigia.

Normalmente la legge non prevede massimali illimitati come per la R.C. auto, ma le compagnie assicuratrici consigliano comunque di versare il premio assicurativo legato al massimale più elevato. Non è obbligatorio sottoscrivere la franchigia, ma è ovvio che accettandola calano i costi del premio.

Altro esempio è invece dato dalla R.C.: polizza rivolto alle aziende che immettono sul mercato prodotti finiti o parti di essi. E’ utile a garantirsi contro gli eventuali danni che un prodotto difettoso può causare al fruitore finale. Può essere utile ad aziende produttrici di auto, moto, elettrodomestici, creme corpo, shampoo, … .
Secondo la normativa vigente, si intende prodotto ciascun bene mobile, comprese le singole parti. Sono responsabili civilmente, quindi, anche i produttori delle materie prime del bene, ivi compresi gli appartenenti al settore alimentare: agricoltori, allevatori, pescatori. Se però questi ultimi riescono a dimostrare che il danno è stato causato dall’aspetto generale del prodotto e non dalle singole parti, essi vengono sollevati dalla responsabilità civile.
Secondo le ultime normative vigenti, anche le ditte di distribuzione sono considerate civilmente responsabili dei prodotti difettosi che distribuiscono, per cui anche loro sono tenuti a stipulare la polizza di responsabilità civile. Se invece il prodotto non è stato distribuito dal produttore o il difetto non era presente quando il produttore ha immesso il prodotto sul mercato, non vi è alcuna responsabilità.
Anche quando viene dimostrato che, nel momento in cui si produceva il bene, non erano disponibili conoscenze tecnico scientifiche per fabbricarne uno migliore, il produttore non è soggetto a responsabilità civile.

Le polizze per responsabilità civile sui beni, rifondono non solo i danni causati a persone ma anche quelli indotti ad altri prodotti causati dal malfunzionamento dei beni difettosi in questione.

Assicurazione sui crediti aziendali



Questi tipi di polizze sono in genere stipulate solo da specifiche compagnie del settore e hanno delle caratteristiche molto particolari. Ad esempio è contemplato di solito il massimo scoperto, oscillante in genere tra il 10% e il 20% dei crediti attesi. Si evince da ciò, che la compagnia risarcisce solo tra l’80% e il 90% dei crediti. A volte sono previste anche delle franchigie affinché non vengano risarciti danni di lieve entità.
Questo tipo di polizza inoltre, funziona in maniera tale che di volta in volta sia l’azienda a chiedere la copertura di un determinato credito alla compagnia assicuratrice, coprendo sia l’inadempienza dei debitori sia le spese sostenute per recuperare i crediti.

La polizza assicurativa per i crediti è inoltre particolare nella sua totalità perché non si può assicurare un singolo credito, ma bisogna assicurare l’intero portafoglio crediti, scegliendo poi di volta in volta per quale di essi richiedere l’effettiva copertura assicurativa. La compagnia assicurativa però si riserva la possibilità di effettuare una indagine preventiva sull’intero portafoglio allo scopo di individuare eventuali crediti sgraditi ed escluderli così dalla polizza, così come di porre un tetto massimo assicurabile per ogni debitore.

In caso di inadempienza di un cliente dell’azienda, l’assicurato può contrattare con il cliente, per un certo numero di giorni, circa la riscossione del credito. Se le trattative falliscono, l’azienda assicurata denuncia l’insolvenza alla compagnia assicuratrice. Sarà poi quest’ultima ad avviare le procedure di riscossione, in via giudiziaria o meno, fermo restando che in certe situazioni tocca all’assicurato intraprendere queste due strade, ottenendo comunque il rimborso da parte della compagnia assicuratrice.

Nel caso di aziende di dimensioni più ampie, le compagnie assicuratrici stabiliscono limiti assicurabili meno rigidi. Di solito, infatti, le grandi aziende gestiscono internamente alle proprie strutture il recupero dei crediti, assicurandosi solo per quei crediti insoluti superiori ad una data franchigia annua molto elevata.