Categoria: Assicurazioni MALATTIA e INFORTUNI

Cassacolf, l’assicurazione sanitaria per colf e badanti



La Cassacolf (Cassa Sanitaria Collaboratrici Familiari) serve a gestire i trattamenti sanitari integrativi per tutte le collaboratrici domestiche italiane.

La Cassacolf aiuta economicamente con una indennità le colf in caso di malattia, parto, ricovero ospedaliero.

Come per tutti i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro domestico, anche l’iscrizione della collaboratrice alla Cassacolf è obbligatoria. Per farlo basta dimostrare, al momento della richiesta delle prestazioni, di aver effettuato tutti i versamenti. Non è dunque necessario compilare alcuna modulistica.

Il versamento (salvo cambiamenti a noi sconosciuti) sono di 0,03 euro/ora, di cui 0,02 euro a carico del datore di lavoro, mentre 0,01 a carico del lavoratore.

Il denaro si versa ogni 3 mesi insieme al pagamento dei contributi per la previdenza Inps: in questo caso l’Inps serve solo a fare da agente di riscossione dei contributi. Il versamento si può effettuare in due modi:

  • con bollettino di C/C Postale indicando il totale della cifra (contributi più Cassacolf) e indicando F2 nella casella G.ORG;
  • on-line su sito dell’Inps con modalità simile a quelle del pagamento con C/C.

Il diritto ad usufruire della Cassacolf si ha nel momento in cui si sono raggiunte 25 euro di versamenti, quindi almeno 834 ore di lavoro (103 giorni da 8 ore oppure 206 da 4 ore).

PRESTAZIONI PER I DIPENDENTI

La Cassacolf corrisponde del denaro ai dipendenti iscritti in caso di indennità giornaliere nei seguenti casi:

  • ricovero, dovuto a malattia o infortunio, con e senza intervento chirurgico;
  • ricovero per parto;
  • convalescenza.

Nel caso in cui il ricovero con pernottamento avvenga in istituti di cura pubblici o privati, il lavoratore ha diritto ad un’indennità di 20,00 euro per ciascun giorno di ricovero successivo al secondo giorno e per un periodo non superiore a 20 giorni per persona e per anno. Nessuna indennità ci sarà in caso di day-hospital.

Se il ricovero è durato almeno 3 giorni, il dipendente avrà diritto ad una indennità di 20,00 euro per ogni giorno di convalescenza che dovrà essere certifica obbligatoriamente dal medico per un massimo di 10 giorni per persona e per anno civile.

Il rimborso avviene anche per i ticket sanitari, per le prestazioni ad alta specializzazione, effettuate presso le strutture del servizio sanitario nazionale.

COPERTURA PER IL DATORE DI LAVORO

La Cassacolf stipula una polizza assicurativa anche per il datore di lavoro, in caso d’infortunio del quale egli sia civilmente responsabile. La copertura è fino ad un massimale di 50 mila euro per ciascun incidente e per un massimo di 50 mila euro l’anno. Sono comprese la morte o l’invalidità permanente del/la dipendente, oltre al rimborso delle spese legali.

La polizza copre anche il cosiddetto rischio “in itinere”, cioè nel caso in cui l’infortunio sia occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno casa-lavoro-casa.

Dall’assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. Essa, inoltre, non comprende i danni provocati, a terzi, dai collaboratori domestici.



Il tragitto casa-lavoro-casa non e’ coperto dall’Inail se si va in bici



Sembra assurdo ma trovandoci in Italia non dovremmo stupirci più di tanto se un lavoratore che si reca sul proprio luogo di lavoro in bicicletta non è coperto dall’assicurazione in itinere, ovvero la polizza Inail per i lavoratori che ricevono un risarcimento se subiscono un danno fisico durante il tragitto casa-lavoro-casa.

Il paradosso sta proprio nel fatto che da un lato si cerca di incentivare l’utilizzo di biciclette anche offrendo ai cittadini il servizio comunale chiavato bike sharing, dall’altro ci troviamo di fronte ad una grandissima assurdità che va a tutto discapito della salute e del clima. Infatti utilizzare la bicicletta non può fare che bene sia all’ambiente che alla propria salute.

Come sempre le leggi sono interpretabili un po’ come si vuole, ma è sicuro che l’Inail non copre incidenti in bicicletta durante il tragitto casa-lavoro-casa se questi non accadono su piste ciclabili: è quindi assurdo pensare che un lavoratore abbia a disposizione costantemente una pista ciclabile da casa al lavoro.

È importante ricordare che il tragitto casa-lavoro-casa è molto particolare e preciso per l’Inail, dato che ci sono stati casi in cui un lavoratore ha subito un danno fisico in un tragitto che differiva un po’ dal più diretto (magari si ha la necessità di passare da altre parti prima di andare al lavoro) e l’Inail non ha risarcito il danno.
Ci sono anche situazioni in cui l’Inail non ha pagato perché l’incidente era avvenuto durante il tragitto invece che nei tratti di strada compiuti a piedi da casa all’auto e dall’auto all’ingresso nel luogo di lavoro.

Il nostro consiglio è che se siete vittima di un incidente in bicicletta mentre vi state recando al lavoro è meglio contattare appena possibile un avvocato in modo che possa consigliarvi per il meglio.

Vedi anche: Al momento esiste anche una petizione sul sito della regione Puglia per la Ministra Fornero.

Indennizzo in caso di inabilità temporanea



Le assicurazioni sugli infortuni prevedono che in caso di danno fisico o di una malattia possa derivare un’inabilità temporanea.

L’inabilità temporanea è una particolare condizione soggettiva che obbliga momentaneamente a non poter svolgere nessuna attività lavorativa per un limitato periodo di tempo. Rispetto all’invalidità permanente è quindi un danno di minore entità poiché non pregiudica in maniera definitiva le funzionalità fisiche degli assicurati.

Il risarcimento che l’assicurato riceve per aver stipulato una polizza malattia o infortuni, nelle ipotesi di inabilità temporanea, riguarda una somma di denaro corrispondente ad ogni giornata di lavoro persa, cioè la cosiddetta diaria. Generalmente le assicurazioni per gli infortuni contengono delle clausole contrattuali in cui viene fissata una franchigia, cioè il periodo di tempo immediatamente successivo all’infortunio o alla malattia (pochi giorni) durante il quale all’assicurato non viene concesso nessun indennizzo. E’ quindi molto importante non sottovalutare il periodo di operatività della franchigia, poiché chiunque può trascurare questo dettaglio e ritrovarsi a sottoscrivere una copertura assicurativa senza poi aver diritto ad alcun tipo di risarcimento, magari per i primi 10 o 15 giorni di infortunio o malattia. La diaria sarà quindi disponibile dal primo giorno successivo al periodo di franchigia, fino alla fine dei giorni certificati di infortunio. Se invece l’infortunio ha una durata inferiore ai giorni di franchigia alla persona che ha subìto il danno non spetterà nessuna somma di denaro. Alcuni contratti assicurativi prevedono poi l’inserimento di un massimale, che indica la cifra massima che può essere corrisposta all’assicurato per tutto il periodo di inabilità temporanea. E’ consuetudine, da parte delle compagnie assicuratrici, applicare dei massimali di 1 anno, ciò significa che oltre questo limite temporale se l’assicurato non è guarito non potrà più percepire la diaria stabilita.

I maggiori beneficiari delle polizze che prevedono indennizzi per le ipotesi di inabilità temporanea sono sicuramente i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, i quali non potendo usufruire dei periodi di assenza per malattia, devono comunque trovare altre forme di tutela del proprio reddito.