Categoria: Assicurazioni MALATTIA e INFORTUNI

Indennizzo in caso di inabilità temporanea



Le assicurazioni sugli infortuni prevedono che in caso di danno fisico o di una malattia possa derivare un’inabilità temporanea.

L’inabilità temporanea è una particolare condizione soggettiva che obbliga momentaneamente a non poter svolgere nessuna attività lavorativa per un limitato periodo di tempo. Rispetto all’invalidità permanente è quindi un danno di minore entità poiché non pregiudica in maniera definitiva le funzionalità fisiche degli assicurati.

Il risarcimento che l’assicurato riceve per aver stipulato una polizza malattia o infortuni, nelle ipotesi di inabilità temporanea, riguarda una somma di denaro corrispondente ad ogni giornata di lavoro persa, cioè la cosiddetta diaria. Generalmente le assicurazioni per gli infortuni contengono delle clausole contrattuali in cui viene fissata una franchigia, cioè il periodo di tempo immediatamente successivo all’infortunio o alla malattia (pochi giorni) durante il quale all’assicurato non viene concesso nessun indennizzo. E’ quindi molto importante non sottovalutare il periodo di operatività della franchigia, poiché chiunque può trascurare questo dettaglio e ritrovarsi a sottoscrivere una copertura assicurativa senza poi aver diritto ad alcun tipo di risarcimento, magari per i primi 10 o 15 giorni di infortunio o malattia. La diaria sarà quindi disponibile dal primo giorno successivo al periodo di franchigia, fino alla fine dei giorni certificati di infortunio. Se invece l’infortunio ha una durata inferiore ai giorni di franchigia alla persona che ha subìto il danno non spetterà nessuna somma di denaro. Alcuni contratti assicurativi prevedono poi l’inserimento di un massimale, che indica la cifra massima che può essere corrisposta all’assicurato per tutto il periodo di inabilità temporanea. E’ consuetudine, da parte delle compagnie assicuratrici, applicare dei massimali di 1 anno, ciò significa che oltre questo limite temporale se l’assicurato non è guarito non potrà più percepire la diaria stabilita.

I maggiori beneficiari delle polizze che prevedono indennizzi per le ipotesi di inabilità temporanea sono sicuramente i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, i quali non potendo usufruire dei periodi di assenza per malattia, devono comunque trovare altre forme di tutela del proprio reddito.

Assicurazione malattia



Diversamente da alcuni Paesi stranieri, l’Italia garantisce ai propri cittadini il diritto di usufruire grautitamente delle prestazioni sanitarie all’interno di strutture pubbliche o private convenzionate. Nello stesso tempo, viene però concessa la facoltà di stipulare delle polizze malattia con le quali tutelarsi ulteriormente in caso di mancato reddito dovuto a problemi di salute. Il risarcimento che viene corrisposto all’assicurato consiste nel rimborso delle spese necessarie per il ricovero nelle strutture sanitarie, anche private, o per le cure specialistiche.
La persona che si assicura con una polizza malattia deve compilare un questionario informativo con il quale fornire alla compagnia dei dati personali che riguardano la propria situazione di salute. Le informazioni sono necessarie alla società assicuratrice per sapere se la persona ha già in corso delle malattie e se risulta conveniente assicurarla. Le risposte fornite con l’intento di raggirare volutamente l’assicurazione può rivelarsi un’azione controproducente, in quanto se dovesse successivamente essere dimostrata la falsità delle risposte, l’assicurato non potrebbe pretendere il risarcimento.

Le polizze malattia possono prevedere tre differenti rimborsi. Un primo si verifica quando dalla malattia deriva una invalidità permanente. Questa tipologia di invalidità viene normalmente considerata quando il danno supera il 26% rispetto ai parametri presenti sulle tabelle predisposte dal Mistero della Sanità. L’altro tipo di indennizzo consiste in una diaria giornaliera per ogni giorno trascorso in una struttura ospedaliera o, se previsto dal contratto, per il tempo necessario al recupero fisico successivo al ricovero. L’ultimo risarcimento riguarda le spese affrontate per curarsi all’interno di strutture private in conseguenza di semplice ricovero o a seguito di intervento chirurgico.

Non tutte le malattie possono essere risarcibili. Le maggior parte delle polizze malattia include delle condizioni di esclusione con le quali le società di assicurazione non sono obbligate a risarcire l’assicurato. Si tratta soprattutto di prestazioni o interventi ricevuti come gli aborti volontari non terapeutici, le cure dentistiche, le malattie mentali, e tutti gli interventi di chirurgia estetica.
Quando poi, viene accertato che la persona assicurata abusa di sostanze stupefacenti, alcoolici o è affetta da malattie come la schizofrenia e l’Aids, è concessa la facoltà alla compagnia di interrompere immediatamente il rapporto contrattuale senza restituire all’assicurato i premi già pagati.
E’ sempre consigliabile fare molta attenzione a quelle assicurazioni malattia che inseriscono la clausola di mancato rinnovo da parte della compagnia dopo la liquidazione del primo risarcimento per ricovero, ciò limita la possibilità all’assicurato di usufruire di una copertura assicurativa solo fino a che non si verifica l’evento stabilito nel contratto.

Occorre fare molta attenzione ed essere molto precisi e scrupolosi nel mandare tutta la documentazione necessaria per la richiesta del risarcimento. E’ importante allegare alla domanda tutti i certificati medici e la cartella clinica eventualmente corredata dalle ricevute delle spese sostenute.

Assicurazione contro gli infortuni



Le polizze infortuni sono state ideate per permettere agli assicurati di trovare una tutela contro alcuni eventi spiacevoli della vita che hanno come conseguenza quella di causare una sofferenza fisica. Per questo motivo le compagnie assicuratrici danno una definizione di “infortunio”, come quel fatto indeterminabile ed imprevisto, esterno alla volontà dell’assicurato e di impatto violento, in grado di provocare danni fisici visibili e riscontrabili.
I rischi contro i quali si è solitamente protetti da una polizza infortuni sono quelli ai quali si è più frequentemente esposti durante lo svolgimento delle più comuni attività quotidiane, quindi le lesioni muscolari ed ossee, i colpi di sole e di calore, le infezioni non legate a malattie, l’annegamento e l’assideramento, l’asfissia causata da gas o vapori, ernie addominali e gli avvelenamenti per morsi o punture di animali. Alcune clausole contrattuali possono poi prevedere: i tumulti e le sommosse popolari, gli infortuni derivanti da pratica sportiva particolare o professionale, le calamità naturali e i danni fisici conseguenti gli incidenti a bordo di mezzi pubblici.
E’ anche frequente l’inserimento nel contratto di assicurazione di una condizione che permette all’assicurato di evitare la rivalsa da parte della compagnia quando l’infortunio si è verificato per colpa o negligenza dell’assicurato stesso, in modo che l’evento potesse essere evitato se si fosse comportato diversamente. Questa clausola è stata invece ideata per favorire gli assicurati, poiché normalmente in caso di colpa della persona il danno non viene mai risarcito.

Da un infortunio possono derivare tre situazioni personali e fisiche, risarcibili da parte della società assicuratrice che si è assunta il rischio.
La prima riguarda l’inabilità temporanea, cioè l’incapacità momentanea (per un breve periodo di tempo) di compiere alcune attività quotidiane, in primo luogo quelle lavorative. Per questo motivo il risarcimento previsto corrisponde ad una cifra stabilita nel contratto, corrispondente ai giorni di assenza dal lavoro. Di solito l’inabilità temporanea è la garanzia più idonea per i liberi professionisti e i lavoratori autonomi, cioè per coloro che non godono dell’indennità per malattia.
Poi c’è l’invalidità permanente. Questa si riferisce ai casi di infortunio grave con impossibilità di recupero totale da parte del soggetto colpito, il quale vedrà pregiudicate tutte le sue future possibilità di ritornare a svolgere una vita lavorativa ordinaria. Il corrispettivo dell’indennizzo non può superare il massimale stabilito in polizza e deve essere calcolato in percentuale all’entità del danno fisico rapportato ad alcune tabelle predisposte dall’INAIL e controllate dall’Ania.
Se l’invalidità non rientra tra le voci contenute in queste tabelle, allora la compagnia assicuratrice può chiedere all’assicurato di essere sottoposto ad una perizia medica.
L’ultima conseguenza consiste nella morte per infortunio, per la quale è previsto che il beneficiario o l’erede indicato in polizza possa percepire una somma o una rendita a titolo di risarcimento per la perdita del proprio caro. In caso di mancata indicazione di beneficiari, l’indennizzo dovrà essere ripartito in parti uguali fra tutti gli eredi, in base alle regole della successione.