Categoria: Assicurazioni VITA e PREVIDENZA

Assicurazione sulla vita in caso di morte



Le assicurazioni che permettono ad una persona di ricevere un risarcimento in seguito ad un infortunio, nascono dalla necessità che ha l’assicurato di non avere una perdita di reddito nonostante l’infortunio gli impedisca di esercitare la propria attività lavorativa.
Le polizze infortuni possono anche prevedere che in caso di morte dell’assicurato venga attribuito ai suoi familiari un indennizzo a titolo di capitale o di rendita. L’assicurazione caso morte è una valida scelta per chi esercita professioni particolarmente pericolose o per le famiglie cha hanno un unico componente che percepisce uno stipendio da lavoratore (famiglie monoreddito).

L’oggetto delle polizze caso morte è quindi il decesso dell’assicurato, che si verifica in seguito ad un sinistro. E’ necessario che la morte sia un effetto dell’infortunio e che non sia dovuta a delle situazioni non attinenti all’evento, inoltre non è necessario che la morte si verifichi in un tempo ravvicinato all’incidente, l’importante è che ne sia una logica conseguenza. Solitamente si fissa in 2 anni il limite massimo entro il quale da un infortunio può derivare la morte di una persona. Oltre questo periodo gli eredi o i beneficiari dell’assicurato non hanno diritto ad ottenere alcun risarcimento. Va aggiunto che se dall’infortunio era derivata un’invalidità permanente e all’assicurato era stato conferito un indennizzo per questa invalidità, dalla somma che la compagnia eroga ai familiari per il decesso viene detratta la parte precedentemente conferita a titolo di invalidità permanente.
Questi sono dei calcoli che vanno sempre fatti con attenzione quando si sceglie una polizza infortuni-caso morte, soprattutto per quanto riguarda l’indicazione dei massimali.

Particolare attenzione deve essere prestata nella scelta dei beneficiari che riceveranno l’indennizzo dopo la morte dell’assicurato. Per le polizze prive di questa indicazione, si seguiranno le regole della successione legale, quindi tutti gli eredi otterranno una quota identica.
Se la richiesta di risarcimento non viene effettuata entro un anno dalla morte (così come per l’inabilità temporanea o per l’invalidità permanente), il diritto si prescrive e gli eredi non possono più beneficiare di alcuna somma.
Successivamente alla morte, eredi o beneficiari, unitamente alla richiesta di risarcimento, devono presentare alla compagnia assicuratrice i seguenti documenti: il documento d’identità di tutti i richiedenti, il certificato di morte e la documentazione clinica dalla quale sia possibile dimostrare che la morte sia dipesa dall’infortunio.

Riforma Dini del 1995 sulle pensioni di anzianita’



È la riforma che segue quella del ‘92 di Treu e Ciampi, rappresenta il progetto di riforma pensionistica più importante degli ultimi anni.
Ha l’obiettivo di permettere al sistema pensionistico italiano di garantire una rendita post-lavorativa anche alle generazioni future, in considerazione di un attuale tasso di natalità in diminuzione e di un aumento della popolazione anziana.

Ciò che innanzitutto distingue la riforma Dini dalle altre riforme, è la formula di calcolo della pensione.
Fino al 1995, l’importo della pensione mensile si otteneva facendo una media (in genere circa il 70%) dello stipendio percepito negli ultimi 10 anni. Con la riforma Dini, il calcolo avveniva in relazione ai contributi versati, al quale conseguiva un taglio delle precedenti pensioni di circa il 50%.

Per tutti quelli che nel 1995, ossia all’entrata in vigore della riforma, avevano cumulato almeno 18 anni di contributi è valido il meccanismo “combinato” che calcola cioè la pensione per il 50% sulla base dei contributi versati e per il restante 50% in relazione al reddito.

In base all’età pensionabile, la riforma stabilisce 35 anni di contributi ed un’età compresa tra 57 e 65 anni, ma il contribuente può decidere di continuare l’attività lavorativa usufruendo di particolari incentivi: ad esempio si va in pensione a 65 anni con la pensione piena, ma se si sceglie di andarci a 67 si usufruirà della pensione piena più un premio. A ciò si aggiunge il fatto che più si continua a mantenere il posto di lavoro più alta sarà al pensione perché essa viene calcolata sul totale rivalutato dei contributi e non in base all’ultimo stipendio.

La riforma Dini contempla anche:
  • bonus per i lavori “usuranti”, affinché i lavoratori che li svolgono possano andare in pensione in tempi più brevi
  • graduale abolizione delle pensioni di anzianità
  • gestione previdenziale separata per quanto riguarda i lavoratori indipendenti e autonomi che di norma sono privi del consueto sistema previdenziale.


Normativa ed obblighi per il Tfr



Il Tfr (trattamento di fine rapporto) consiste in una somma erogata al lavoratore al termine del suo rapporto lavorativo con l’azienda.

Secondo la normativa previdenziale del 2006, il lavoratore dipendente (ad esclusione di quello del settore pubblico) ha l’obbligo di scegliere sulla destinazione del proprio Tfr, se cioè lasciarlo in azienda, destinarlo ad un fondo pensione chiuso o ad uno aperto. Se entro 6 mesi dall’entrata in vigore della norma (gennaio 2007) non è stata effettuata alcuna scelta, il Tfr confluirà automaticamente in un fondo pensione chiuso previsto dalla propria categoria professionale. Se invece si sceglie di lasciarlo in azienda è necessaria apposita comunicazione scritta al responsabile aziendale.

Scegliendo di lasciare il Tfr in azienda, bisogna distinguere tra quelle con più di 50 dipendenti e quelle con meno di 50 dipendenti. In quest’ultimo caso, il trattamento di fine rapporto rimane in gestione al datore di lavoro che poi lo liquiderà al lavoratore al termine del rapporto lavorativo (per licenziamento, dimissioni o pensionamento).
È inoltre possibile fare richiesta fino ad un terzo dell’intero Tfr per far fronte a spese mediche o domestiche documentabili.

Nel caso di aziende con più di 50 dipendenti, invece, il datore di lavoro deve investire il Tfr che ha in gestione in un fondo comune di investimento.

Si sottolinea poi, che scegliendo di lasciare il Tfr in azienda si ha sempre la possibilità in futuro di decidere se destinarlo ad un fondo pensione, mentre non può avvenire il percorso inverso: ossia un Tfr confluito in un fondo pensione non può più tornare al datore di lavoro, ma si può solo effettuare il passaggio da un fondo pensione ad un altro.

Tra i vantaggi dei fondi pensione chiusi troviamo sia il versamento obbligatorio anche da parte del datore di lavoro, sia il fatto di poter dedurre tale versamento (non superiore a 5.164 euro) dall’importo imponibile per il calcolo delle imposte.