Categoria: Assicurazioni VITA e PREVIDENZA

Assicurazione sulla vita con polizza mista



Le assicurazioni con sistema misto sono delle polizze che negli ultimi stanno prendendo sempre più piede.
Si tratta di assicurazioni in grado di dividere in due parti il denaro versato: una parte andrà ad una polizza vita, mentre l’altra andrà alla famiglia solo in caso di morte dell’assicurato.

Quindi, se alla scadenza del contratto, l’assicurato è ancora in vita percepirà il denaro versato come una pensione di accumulo; diversamente se il contraente dovesse decedere prima della scadenza, saranno i famigliari (o la persona designata nel contratto) a ricevere il denaro.

Praticamente è una polizza che assicura una certa garanzia di investimento sia all’assicurato e una sicurezza economica agli eredi.

Un’altra opzione che può esistere in queste assicurazioni è che una parte della copertura riguarda la malattia e/o invalidità e/o infortunio: tutto questo è molto utile in caso di fermo lavorativo forzato dovuto ad uno dei motivi sopracitati.

E’ bene precisare che solo il capitale maturato nella polizza vita può essere liquidato a fine contratto.
Per la liquidazione si può procedere in due modi: una è quella sottoforma di rendita vitalizia, e l’altra è quella sottoforma di capitale totale dato in unica soluzione; se si sceglie questa seconda opzione è anche possibile continuare a versare la quota e posticipare la scadenza.

Nelle polizze miste ordinarie in cui il pagamento è in unica soluzione iniziale, l’assicurazione si impegna a pagare un determinato capitale al cliente nel caso in cui fosse in vita; invece lo paga all’assicurato al beneficiario nel caso in cui il cliente morisse prematuramente.
Nelle polizze miste a termine fisso, l’assicurazione si impegna a pagare il capitale al cliente nel caso in cui egli è ancora in vita oppure al beneficiario in caso contrario; però se il cliente muore l’assicurazione non ha diritto a percepire la restante parte prevista dal contratto.
Nelle polizze semimiste, invece, l’assicurazione darà al beneficiario il 50% del capitale al momento del decesso dell’assicurato e l’ulteriore 50% al termine del deferimento.

Come sempre, consigliamo di leggere attentamente i contratti in cui si viene impegnati economicamente per così tanti anni. Sarebbe ancora meglio rivolgersi ad un esperto disinteressato che possa tranquillamente consigliarvi sulla convenienza o meno di quella o di altre polizze.
Inoltre considerate che queste polizze vengono molto pubblicizzate e spesso sembrano di facile attuabilità e di semplice gestione, ma come sempre bisogna leggere attentamente le postille e i diritti di recesso sia vostri che della banca.

Fate anche attenzione che si tratti di una vera assicurazione invece di un investimento come è accaduto a chi negli anni passati a perso tutti i suoi risparmi con bond argentini.

Assicurazione sulla vita in caso di morte



Le assicurazioni che permettono ad una persona di ricevere un risarcimento in seguito ad un infortunio, nascono dalla necessità che ha l’assicurato di non avere una perdita di reddito nonostante l’infortunio gli impedisca di esercitare la propria attività lavorativa.
Le polizze infortuni possono anche prevedere che in caso di morte dell’assicurato venga attribuito ai suoi familiari un indennizzo a titolo di capitale o di rendita. L’assicurazione caso morte è una valida scelta per chi esercita professioni particolarmente pericolose o per le famiglie cha hanno un unico componente che percepisce uno stipendio da lavoratore (famiglie monoreddito).

L’oggetto delle polizze caso morte è quindi il decesso dell’assicurato, che si verifica in seguito ad un sinistro. E’ necessario che la morte sia un effetto dell’infortunio e che non sia dovuta a delle situazioni non attinenti all’evento, inoltre non è necessario che la morte si verifichi in un tempo ravvicinato all’incidente, l’importante è che ne sia una logica conseguenza. Solitamente si fissa in 2 anni il limite massimo entro il quale da un infortunio può derivare la morte di una persona. Oltre questo periodo gli eredi o i beneficiari dell’assicurato non hanno diritto ad ottenere alcun risarcimento. Va aggiunto che se dall’infortunio era derivata un’invalidità permanente e all’assicurato era stato conferito un indennizzo per questa invalidità, dalla somma che la compagnia eroga ai familiari per il decesso viene detratta la parte precedentemente conferita a titolo di invalidità permanente.
Questi sono dei calcoli che vanno sempre fatti con attenzione quando si sceglie una polizza infortuni-caso morte, soprattutto per quanto riguarda l’indicazione dei massimali.

Particolare attenzione deve essere prestata nella scelta dei beneficiari che riceveranno l’indennizzo dopo la morte dell’assicurato. Per le polizze prive di questa indicazione, si seguiranno le regole della successione legale, quindi tutti gli eredi otterranno una quota identica.
Se la richiesta di risarcimento non viene effettuata entro un anno dalla morte (così come per l’inabilità temporanea o per l’invalidità permanente), il diritto si prescrive e gli eredi non possono più beneficiare di alcuna somma.
Successivamente alla morte, eredi o beneficiari, unitamente alla richiesta di risarcimento, devono presentare alla compagnia assicuratrice i seguenti documenti: il documento d’identità di tutti i richiedenti, il certificato di morte e la documentazione clinica dalla quale sia possibile dimostrare che la morte sia dipesa dall’infortunio.

Riforma Dini del 1995 sulle pensioni di anzianita’



È la riforma che segue quella del ‘92 di Treu e Ciampi, rappresenta il progetto di riforma pensionistica più importante degli ultimi anni.
Ha l’obiettivo di permettere al sistema pensionistico italiano di garantire una rendita post-lavorativa anche alle generazioni future, in considerazione di un attuale tasso di natalità in diminuzione e di un aumento della popolazione anziana.

Ciò che innanzitutto distingue la riforma Dini dalle altre riforme, è la formula di calcolo della pensione.
Fino al 1995, l’importo della pensione mensile si otteneva facendo una media (in genere circa il 70%) dello stipendio percepito negli ultimi 10 anni. Con la riforma Dini, il calcolo avveniva in relazione ai contributi versati, al quale conseguiva un taglio delle precedenti pensioni di circa il 50%.

Per tutti quelli che nel 1995, ossia all’entrata in vigore della riforma, avevano cumulato almeno 18 anni di contributi è valido il meccanismo “combinato” che calcola cioè la pensione per il 50% sulla base dei contributi versati e per il restante 50% in relazione al reddito.

In base all’età pensionabile, la riforma stabilisce 35 anni di contributi ed un’età compresa tra 57 e 65 anni, ma il contribuente può decidere di continuare l’attività lavorativa usufruendo di particolari incentivi: ad esempio si va in pensione a 65 anni con la pensione piena, ma se si sceglie di andarci a 67 si usufruirà della pensione piena più un premio. A ciò si aggiunge il fatto che più si continua a mantenere il posto di lavoro più alta sarà al pensione perché essa viene calcolata sul totale rivalutato dei contributi e non in base all’ultimo stipendio.

La riforma Dini contempla anche:
  • bonus per i lavori “usuranti”, affinché i lavoratori che li svolgono possano andare in pensione in tempi più brevi
  • graduale abolizione delle pensioni di anzianità
  • gestione previdenziale separata per quanto riguarda i lavoratori indipendenti e autonomi che di norma sono privi del consueto sistema previdenziale.