Categoria: Assicurazioni VITA e PREVIDENZA

Normativa ed obblighi per il Tfr



Il Tfr (trattamento di fine rapporto) consiste in una somma erogata al lavoratore al termine del suo rapporto lavorativo con l’azienda.

Secondo la normativa previdenziale del 2006, il lavoratore dipendente (ad esclusione di quello del settore pubblico) ha l’obbligo di scegliere sulla destinazione del proprio Tfr, se cioè lasciarlo in azienda, destinarlo ad un fondo pensione chiuso o ad uno aperto. Se entro 6 mesi dall’entrata in vigore della norma (gennaio 2007) non è stata effettuata alcuna scelta, il Tfr confluirà automaticamente in un fondo pensione chiuso previsto dalla propria categoria professionale. Se invece si sceglie di lasciarlo in azienda è necessaria apposita comunicazione scritta al responsabile aziendale.

Scegliendo di lasciare il Tfr in azienda, bisogna distinguere tra quelle con più di 50 dipendenti e quelle con meno di 50 dipendenti. In quest’ultimo caso, il trattamento di fine rapporto rimane in gestione al datore di lavoro che poi lo liquiderà al lavoratore al termine del rapporto lavorativo (per licenziamento, dimissioni o pensionamento).
È inoltre possibile fare richiesta fino ad un terzo dell’intero Tfr per far fronte a spese mediche o domestiche documentabili.

Nel caso di aziende con più di 50 dipendenti, invece, il datore di lavoro deve investire il Tfr che ha in gestione in un fondo comune di investimento.

Si sottolinea poi, che scegliendo di lasciare il Tfr in azienda si ha sempre la possibilità in futuro di decidere se destinarlo ad un fondo pensione, mentre non può avvenire il percorso inverso: ossia un Tfr confluito in un fondo pensione non può più tornare al datore di lavoro, ma si può solo effettuare il passaggio da un fondo pensione ad un altro.

Tra i vantaggi dei fondi pensione chiusi troviamo sia il versamento obbligatorio anche da parte del datore di lavoro, sia il fatto di poter dedurre tale versamento (non superiore a 5.164 euro) dall’importo imponibile per il calcolo delle imposte.

Organo di vigilanza sui fondi pensione



Raccogliendo i risparmi e le sicurezze future dei cittadini, i fondi pensione svolgono un’azione importantissima.
Per questo motivo è stato istituito un organismo pubblico che ha lo scopo di tutelare i risparmi dei cittadini e garantire che la loro gestione si svolga in maniera corretta, attraverso la massima trasparenza delle attività sia all’ingresso del cittadino nel fondo pensione che nel corso della sua permanenza. Questa autorità pubblica di controllo è la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione “Covip”, istituita nel 1993 e divenuta operativa nel 1996.
Essa concede l’autorizzazione all’esercizio e all’attività dei fondi pensione e raccoglie tutte le informazioni e le autorizzazioni in un proprio specifico albo. Vigila inoltre anche sulle materie di carattere tecnico, contabile, finanziario e patrimoniale dei fondi.

Un’altra importantissima funzione della Covip, è quella di offrire trasparenza dei fondi ai cittadini che vi partecipano attraverso comunicazioni previdenziali e offrendo pubblicazioni sul tema, seminari e convegni in maniera da aiutare il cittadino a capire meglio una materia che è in continua evoluzione. Il cittadino che vuole aderire ad un fondo pensione, infatti, può in qualsiasi momento rivolgersi alla Covip per avere tutte le informazione su un determinato fondo.

Si sottolinea però che la Covip autorizza i fondi pensione e ne assicura la trasparenza ma non può in alcun modo intervenire nelle eventuali problematiche tra cittadino e fondo pensione a cui ha aderito.

Annualmente, poi, la Covip ha il compito di elaborare per il Ministero del Welfare una relazione sull’attività svolta e sugli obiettivi per l’anno successivo.

La Commissione di vigilanza è formata da 4 commissari e un Presidente, tutti nominati dal ministero del Welfare. Essi durano in carica 4 anni e possono essere rieletti solo una volta. La Covip ha sede a Roma in Via Arcione 71, tel. 06/695061.

Previdenza complementare



In un contesto storico politico in cui decade la certezza previdenziale, questo tipo di polizza costituisce uno strumento valido per un’ulteriore garanzia al futuro pensionistico dei cittadini. Si tratta, infatti, di una vera e propria integrazione alla previdenza istituzionale, garantita da un organismo di vigilanza pubblico, la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (Covip).

Innanzitutto si opera una distinzione tra:
  • piani pensione individuali: nascono dalla spontanea adesione di un soggetto ad un fondo pensione aperto o dalla programmazione espletata dal consulente di una compagnia esperto in ramo previdenziale;
  • piani pensione collettivi: derivano dalla contrattazione di lavoratori appartenenti ad una determinata azienda o settore lavorativo; sono quindi quelli promossi da casse professionali private o dalle regioni o da grandi imprese private.
Nell’ambito della previdenza complementare troviamo anche gli investimenti eseguiti dal lavoratore tramite il proprio Tfr (trattamento di fine rapporto).
In tal caso il lavoratore che entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge (gennaio 2007) non abbia deciso come destinare la propria liquidazione, vedrà la stessa confluire in uno dei fondi previsti per la propria categoria professionale.
In azienda, quindi, la scelta è se affidare il Tfr ad un fondo pensione oppure lasciarlo in gestione al proprio datore di lavoro. In quest’ultimo caso, il lavoratore può sempre decidere in seguito di affidare la liquidazione ad un fondo pensione ma non può mai avviare il percorso inverso, ossia la liquidazione destinata al fondo pensione non può ritornare al datore di lavoro.