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Fondi pensione aperti

Istituiti da una norma legislativa del 1993, i fondi pensione aperti hanno lo scopo di favorire il versamento di contributi volontari da parte del lavoratore al fine di garantirgli una pensione che si integrerà con quella istituzionale erogata dall’Inps. Tale pensione integrativa sarà quindi proporzionata all’ammontare dei contributi versati.
La gestione dei fondi pensione aperti è affidata alle banche, alle società di investimento mobiliare (SIM), alle società di gestione risparmio, alle imprese di investimento e alle compagnie assicurative.
Importante specificare che il capitale dei fondi pensione è sempre garantito e impignorabile, sia per i debiti del gestore che per quelli di chi vi partecipa. Al rispetto di questa ed altre specifiche norme che regolano i fondi aperti, è delegato un organismo pubblico: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

L’adesione ai fondi pensione spetta sia ai lavoratori pubblici che privati, ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti e a tutte le categorie di lavoratori per i quali non sono previsti specifici fondi pensione privati. Vige la regola del silenzio-assenso: se entro 6 mesi dall’entrata in vigore della norma (gennaio 2007) non si decide per un fondo pensione aperto, si confluisce automaticamente in un fondo pensione chiuso, ossia quello riservato alla propria categoria. Se si verifica ciò, sarà necessario attendere almeno 3 anni (o 5 se si tratta di un fondo appena istituito), per trasferirsi ad un fondo aperto.

I fondi pensione hanno una rendita derivante da investimenti su azioni, certificati di deposito e titoli di stato, e sia quelli aperti che quelli chiusi hanno sempre un capitale garantito, ossia restituito totalmente al momento della pensione.
Annualmente, poi, il fondo pensione invia un rendiconto con la rendita accumulata affinché il contribuente ne sia costantemente aggiornato.
L’erogazione della rendita scatterà nel momento di raggiungimento dell’età pensionabile, assieme quindi alla pensione istituzionale.

È possibile ottenere la liquidazione anticipata del capitale solo in due casi:
  • Cessazione dell’attività lavorativa;
  • Morte del contribuente; in tal caso i benefici pensionistici si estenderanno agli eredi a patto che siano trascorsi almeno 15 anni dall’adesione al fondo pensione.