Assicurazione per danni fisici causati dal lavoro
I danni fisici subiti dai lavoratori dipendenti e risarciti dall’INAIL sono essenzialmente di due tipologie: quelli che si caratterizzano per la causa del danno e quelli che si caratterizzano per le conseguenze che il danno causa al lavoratore.Nella prima tipologia si enumerano i danni da lavoro causati da:
1. infortuni, cioè eventi imprevedibili e violenti;
2. malattie professionali, ossia mutamenti dello stato fisico del lavoratore dovuti alla frequentazione del suo posto di lavoro e legati alla natura del lavoro svolto.
L’importanza di tale distinzione si spiega se pensiamo che la copertura INAIL è valida anche per quelle malattie che possono insorgere lentamente nel tempo.
Nella seconda tipologia, invece, si distinguono tre situazioni: inabilità temporanea, invalidità permanente e morte (il risarcimento in quest’ultimo caso è dovuto agli eredi).
1. L’inabilità temporanea è un danno limitato nel tempo; esso viene valutato in base ai giorni di impossibilità a svolgere il proprio lavoro. Esiste una franchigia di 3 giorni, per cui il rimborso giornaliero è previsto dal quarto giorno dopo il sinistro ed erogato fino alla guarigione del lavoratore. Nel rimborso è compreso anche il periodo di degenza a casa per la convalescenza.
2. L’invalidità permanente è stata accorpata, da una legge del 25 luglio del 2000, al concetto di danno biologico. Da ciò si evince che ogni menomazione fisica o psichica subita dal lavoratore sul luogo di lavoro si considera una lesione del diritto, sancito dalla costituzione, alla salute e all’integrità della persona. In questo caso il risarcimento si applica tramite indennizzo, e non più tramite rendita come invece avveniva prima del luglio 2000.
3. Nel caso di morte per infortunio o per malattia professionale, la richiesta per il risarcimento deve essere presentata dagli eredi o dal datore di lavoro entro 90 giorni dal sinistro. La rendita verrà erogata agli eredi secondo percentuali e parametri previsti dall’INAIL.